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Sez. 3, Sentenza n. 553 del 16/02/1968 (Rv. 331659 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - DOCUMENTI CHE POTEVANO ESSERE PRODOTTI IN PRIMO GRADO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331659-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - DOCUMENTI CHE POTEVANO ESSERE PRODOTTI IN PRIMO GRADO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel caso di produzione in appello di documenti, che potevano essere esibiti in primo grado, il comma secondo dell'art. 345 cod.proc.civ., non impone al giudice di derogare al principio della soccombenza, regolatore dell'Onere delle spese giudiziali, ma gli conferisce, relativamente a queste, nell'ambito dell'art. 92 stesso codice, soltanto un potere discrezionale, il cui mancato Esercizio non puo essere dedotto come motivo di annullamento della sentenza di merito in Sede di Cassazione ancorche non sorretto da alcuna motivazione. (V. 989-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)