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Sez. 2, Sentenza n. 2625 del 16/07/1969 (Rv. 342247 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - DEROGA ALLA SOCCOMBENZA IN ORDINE ALLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE D'APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342247-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - DEROGA ALLA SOCCOMBENZA IN ORDINE ALLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE D'APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*

La produzione in appello di documenti, che potevano essere esibiti in primo grado, consentita dal secondo comma dell'articolo 345 codice procedura civile, non impone al giudice di derogare al principio della soccombenza, ma gli conferisce relativamente alle spese nell'ambito dell'art.92 stesso codice, un potere discrezionale, il cui mancato Esercizio non puo essere dedotto, come motivo di annullamento della sentenza di merito in Cassazione. Conf.553-68 mass 331659.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)