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Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011 (Rv. 620143 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Chiamata del terzo in garanzia - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico della parte rimasta soccombente - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620143-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)