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Sez. 3, Ordinanza n. 5447 del 05/03/2010 (Rv. 611741 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sanzione disciplinare - Ricorso per cassazione - Formulazione dei quesiti di diritto - Necessità - Proposizione del ricorso anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 249 del 2006 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Mancanza del quesito - Inammissibilità del ricorso - Conseguenze - Rilievabilità della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611741-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza irrogativa di una sanzione disciplinare nei confronti di un notaio, anche prima della riforma introdotta dal d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 (il quale ha espressamente previsto l'applicabilità dell'art. 366-bis cod. proc. civ. ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze d'appello concernenti procedimenti disciplinari nei confronti di notai iniziati dopo il 1° giugno 2007), era comunque soggetto alle regole generali previste per tale mezzo di impugnazione. Pertanto detto ricorso, se proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 366-bis cod. proc. civ., deve contenere la formulazione del quesito di diritto, la cui mancanza, determinando l'inammissibilità dell'impugnazione, impedisce alla Corte di cassazione di rilevare l'eventuale prescrizione dell'illecito disciplinare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 157, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 46, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)