Sez. 3, Ordinanza n. 10160 del 17/04/2008 (Rv. 602748 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Impugnazione per cassazione di sentenza irrogativa di sanzione disciplinare - Formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. - Necessità - Proposizione del ricorso anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 249 del 2006 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza irrogativa di una sanzione disciplinare nei confronti di un notaio, anche prima della riforma introdotta del d.lgs. 1 agosto 2006 n. 249 (il quale ha espressamente previsto l'applicabilità dell'art. 366 bis cod. proc. civ. ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze d'appello concernenti procedimenti disciplinari nei confronti di notai iniziati dopo il 1° giugno 2007) era comunque soggetto alle regole generali previste per tale mezzo di impugnazione. Pertanto il suddetto ricorso, se proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (e cioè al 2 marzo 2006), deve contenere a pena d'inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, a nulla rilevando che il procedimento disciplinare sia anteriore all'entrata in vigore del citato d.lgs. 1 agosto 2006 n. 249.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 157, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 46 com. 1, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)