Sez. 3, Sentenza n. 24350 del 30/09/2008 (Rv. 604678 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Regime anteriore al d.lgs. n. 249 del 2006 - Ricorso per cassazione in materia disciplinare notarile - Sopravvenienza del d.lgs. n. 40 del 2006 - Formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto del requisito di cui al n. 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. - Conseguenze - Preclusione, sia per la parte che per la Corte di cassazione, del rilievo della prescrizione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di ricorso per cassazione in materia disciplinare notarile, nel regime anteriore al d. lgs. n. 249 del 2006, sia la deduzione della prescrizione maturata nella pendenza del termine per l'impugnazione in cassazione, sia la sollecitazione, da parte del ricorrente, al rilievo della prescrizione maturata dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sia il rilievo da parte della Corte di cassazione della prescrizione, nell'uno e nell'altro caso, sono possibili esclusivamente ove il ricorso sia stato articolato con la prospettazione - indipendentemente dalla loro fondatezza - di uno o più motivi aventi ad oggetto la deduzione dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 146 della legge n. 89 del 1913 ed articolati in modo ammissibile. Ne consegue che, una volta sopravvenuto il d.lgs. n. 40 del 2006, la proposizione di un ricorso con motivi inosservanti dell'art. 366 bis cod. proc., comportando tale inosservanza l'inammissibilità dei motivi stessi e, quindi, l'inammissibilità del ricorso originaria per il difetto del requisito di cui al n. 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., preclude, sia alla parte che alla Corte di cassazione, il rilievo della prescrizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)