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Sez. 2, Sentenza n. 1262 del 19/04/1972 (Rv. 357769 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RAPPORTI INTERCORSI TRA ASSICURATO E RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO - POSIZIONE DI TERZO DELL'ASSICURATORE - ECCEZIONI DEL RESPONSABILE DEL DANNO - OPPONIBILITA ALL'ASSICURATORE - PROVA SCRITTA - NORMATIVA DELL'ART 2704 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357769-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RAPPORTI INTERCORSI TRA ASSICURATO E RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO - POSIZIONE DI TERZO DELL'ASSICURATORE - ECCEZIONI DEL RESPONSABILE DEL DANNO - OPPONIBILITA ALL'ASSICURATORE - PROVA SCRITTA - NORMATIVA DELL'ART 2704 COD CIV - APPLICABILITA.*

La surrogazione legale dell'assicuratore, prevista dall'art 1916 cod civ, importa una peculiare Forma di successione a titolo particolare dello assicuratore, fino a concorrenza dell'indennita pagata, nel diritto di credito che l'assicurato ha, per il risarcimento del danno, verso il terzo responsabile. Ne consegue che, una volta operatosi il subingresso, l'assicurato non puo piu disporre del diritto trasferito, il cui Esercizio spetta all'assicuratore surrogato. Percio il terzo responsabile puo bensi opporre a costui tutte le eccezioni che avrebbe potuto apporre all'assicurato, ma sempreche siano fondate su situazioni gia esistenti al momento della surrogazione. Per quanto riguarda la prova di tali eccezioni, quando siano relative a rapporti intercorsi tra lo assicurato e il responsabile, l'assicuratore, non essendo un successore a titolo universale dell'assicurato, ma un suo avente causa a titolo particolare, ha la posizione di terzo; e pertanto, ove la prova delle eccezioni risulti da una scrittura privata formata tra l'assicurato e il responsabile, relativa all'Estinzione, avvenuta anteriormente all'Esercizio della surroga dell'assicuratore, del diritto dell'assicurato, trovano applicazione, a tutela dell'assicuratore, stesso, le norme dell'art 2704 cod civ. (Conf 3554'68, mass n 336741).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)