Sez. L - , Sentenza n. 24121 del 03/10/2018 (Rv. 650576 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Azione di risarcimento del danno - Denuncia all'INAIL - Valore confessorio - Presupposti - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale, ma, in quanto rivolta ad un terzo (INAIL), ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale, adito per l'azione risarcitoria dei danni, ben può fondare il suo convincimento anche su diversi elementi dimostrativi.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)