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Sez. L, Sentenza n. 5141 del 19/10/1985 (Rv. 442461 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ANIMUS CONFITENDI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442461-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ANIMUS CONFITENDI - NOZIONE.*

L'animus confitendi, presupposto dall'art. 2730 cod. civ.; come elemento della confessione (la cui individuazione nei suoi requisiti essenziali è demandata alla valutazione del giudice del merito, sindacabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione), postula la volontà e la consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, il quale sia obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, ma non richiede anche l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza del fatto stesso e del valore probatorio della confessione. (nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito, il quale aveva attribuito valore confessorio alla parte descrittiva della denuncia di infortunio sul lavoro, laddove veniva riferita l'obiettiva sequenza delle circostanze e dei comportamenti che avevano determinato l'infortunio stesso). (V 4758/82, mass n 422726; (V 2328/82, mass n 420206; (V 3224/80, mass n 407015; (V 3224/80, mass n 407016).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)