Sez. L - , Sentenza n. 17684 del 05/07/2018 (Rv. 649743 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Malattia professionale - Denuncia dell'assicurato - Obbligo di individuazione della patologia - Inesistenza - Certezza della diagnosi - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di malattia professionale, l'assicurato che agisca per ottenere i benefici previdenziali Inail può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del "nomen" della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo, né è richiesto un giudizio di assoluta certezza della diagnosi in quanto la valutazione della derivazione causale deve essere comunque svolta secondo un criterio probabilistico.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)