Sez. 6, Sentenza n. 26026 del 22/03/2018 Ud. (dep. 07/06/2018) Rv. 273415 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - QUESTIONI INCIDENTALI | Dedotta falsità di un atto fidefacente - Verifica incidentale della fondatezza della questione - Necessità - Effetti.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - QUESTIONI INCIDENTALI
Qualora venga dedotta la falsità di un atto fidefacente (nella specie, un certificato medico), rilevante nel giudizio quale prova, il giudice penale deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso; ne consegue che tale decisione non determina alcun effetto preclusivo da giudicato al fine di non pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)