Sez. 3, Sentenza n. 7785 del 09/07/1996 Ud. (dep. 08/08/1996) Rv. 206056 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - VERBALE - IN GENERE | Nuovo codice di procedura penale - Verbale di udienza - Valore di piena prova fino a querela di falso - Ragione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - VERBALE - IN GENERE
Il verbale di udienza fa piena prova fino a querela di falso, in quanto il nuovo codice di procedura penale, pur non prevedendo più l'istituto dell'incidente di falso, non ha innovato riguardo al regime di efficacia dell'atto pubblico qual'è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 cod. civ.. Infatti il cosiddetto incidente di falso non aveva alcuna delle caratteristiche dell'impugnazione penale, risolvendosi in una denuncia di falso, la quale, anche sotto il vigore del nuovo codice penale, è ammissibile, mentre l'art. 139 quarto comma cod. proc. pen. presuppone la piena efficacia probatoria del verbale, fondata sulla disciplina generale dell'art. 2700 cod. civ., secondo quanto risulta dalla relazione al codice di rito (pagina 51) ed anche dal particolare controllo derivante dall'apposizione del visto ex art. 483 primo comma cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a semplice "correzione" non udita dalla ricorrente e dal suo difensore, di un verbale dibattimentale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 480, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 480, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 483 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 483 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)