Sez. 5, Sentenza n. 38240 del 02/10/2002 Ud. (dep. 15/11/2002) Rv. 222940 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI INCIDENTALI | Dedotta falsità di verbale dibattimentale - Poteri-doveri del giudice - Verifica incidentale della fondatezza della questione - Necessità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI INCIDENTALI
Qualora venga lamentata la falsità un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 cod. civ., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 478, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 478, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 480, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 480, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 483, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 483, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)