Sez. 1, Sentenza n. 9320 del 01/02/2011 Cc. (dep. 09/03/2011) Rv. 249884 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova terapeutico - Programma terapeutico - Valutazione - Parametri.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il Tribunale di sorveglianza può accogliere l'istanza di affidamento in prova terapeutico soltanto se, all'esito dell'esame della personalità del tossicodipendente ancorata ad elementi oggettivamente sintomatici, sia in grado di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine all'idoneità del programma di recupero ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)