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Sez. 1, Sentenza n. 38055 del 14/11/2006 Cc. (dep. 20/11/2006) Rv. 235376 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Condannato tossicodipendente - Affidamento in prova terapeutico - Presupposti - Accertamento sulla condizione di tossicodipendenza e sull'idoneità del programma - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235376-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova per fini terapeutici (art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), va annullata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che abbia concesso il beneficio senza previamente accertare l'attualità dello stato di tossicodipendente del beneficiario e senza verificare la sussistenza di un programma terapeutico - cui il medesimo si sia sottoposto o intenda sottoporsi- idoneo ai fini del recupero (nella specie, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva concesso la misura alternativa dell'affidamento terapeutico senza avere adeguatamente motivato né sulla sussistenza della prova del riferito stato di tossicodipendente abituale del beneficiario, né sulla idoneità del programma indicato a favorire il recupero e la riabilitazione, nei confronti di un soggetto indicato dagli organi di polizia come "persona di elevatissima pericolosità sociale").

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)