Sez. 6, Sentenza n. 36010 del 29/02/2012 Ud. (dep. 20/09/2012) Rv. 253370 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Notifica del provvedimento da eseguire - Necessità - Esclusione - Conoscenza di fatto - Sufficienza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
Il delitto di elusione dolosa di un provvedimento del giudice (nella specie, di natura cautelare) (art. 388 cod. pen. comma secondo), non presuppone, come condizione di punibilità, la previa notifica del medesimo provvedimento alla persona che deve osservarlo, essendo sufficiente la mera conoscenza di fatto della decisione giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)