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Sez. 6, Sentenza n. 5129 del 11/03/1999 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213678 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Presupposti del reato - Notificazione di copia autentica del provvedimento - Necessità - Esclusione - Richiesta di adempimento anche informale - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213678-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente, per la configurabilità del reato, che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta. (Nella specie si è ritenuto che, ai fini della sospensione di lavori eseguiti in violazione delle distanze legali, non fosse necessaria la notificazione di copia autentica dell'ordinanza del giudice civile emessa in sede di procedimento per denuncia di nuova opera da parte dell'ufficiale giudiziario e che fosse sufficiente la consegna di copia informale del provvedimento, avvenuta a opera di personale dell'arma dei carabinieri).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)