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Sez. 6, Sentenza n. 314 del 07/11/2003 Ud. (dep. 09/01/2004) Rv. 229940 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Presupposti del reato - Notificazione del provvedimento da eseguire - Necessità - Modalità diverse di conoscenza del provvedimento da eseguire - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229940-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice postula che il provvedimento emesso in sede cautelare sia portato a conoscenza del destinatario secondo le regole proprie del processo civile, non rilevando che questi ne abbia avuto altrimenti cognizione. (Nella specie, la Corte ha escluso il reato sul rilievo che non risultava ritualmente comunicato il provvedimento cautelare di natura possessoria emesso fuori udienza dal giudice civile, ritenendo irrilevante la circostanza che l'imputato aveva ricevuto comunque notizia della decisione avendo preso visione di copia del provvedimento spedito in forma esecutiva ed avendo ricevuto lettura dello stesso da parte della polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)