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Sez. 3, Sentenza n. 3351 del 06/05/1988 (Rv. 458733 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1988-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458733-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - ESTREMI.*

Con riguardo alla liquidazione equitativa del danno, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di conseguenzialità tra ciascuno degli elementi di fatti esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Conf 69/86, mass n 443714; (Conf 3672/84, mass n 435670).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)