Sez. 1, Sentenza n. 69 del 10/01/1986 (Rv. 443714 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - ESTREMI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - ESTREMI.*
Ai fini della liquidazione equitativa del danno - ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza antologica, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare - il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione analitica di ciascuno degli elementi in base ai quali egli formi il suo convincimento complessivo, bastando all'uopo che gli abbia tenuti presenti (sia pure con presunzioni ed apprezzamenti di probabilità) i dati di fatto risultanti dall'istruzione probatoria e sufficienti a far ritenere equa la sua Determinazione. (V 1495/84, mass n 433583; (V 6107/83, mass n 430907; (V 3977/82, mass n 421929; (V 4137/81, mass n 414806).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)