Sez. 3, Sentenza n. 3672 del 21/06/1984 (Rv. 435670 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - UTILIZZAZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - UTILIZZAZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Ai fini della liquidazione equitativa, il giudice non รจ tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali egli Forma il suo convincimento complessivo, bastando, per considerare equa la Determinazione dei fattori costitutivi dell'ammontare liquidato, che egli mostri di aver tenuto presente tutti i dati di fatto risultanti dalla espletata istruzione probatoria. (Conf 1092/82, mass n 418966; (Conf 1036/81, mass n 411580).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)