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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 (Rv. 647235 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA | Limite di valore ex art. 2721 c.c. - Attinenza all'ordine pubblico - Esclusione - Attinenza al solo interesse di parte - Conseguenze - Disciplina - Immediatezza dell'eccezione - Sanatoria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647235-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello (neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado) o, a maggior ragione, nel giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso per cassazione, fondato sull'immotivata deroga, in primo grado, all'art. 2721 c.c., evidenziando che la parte ricorrente si era limitata a dedurre in modo generico l'inammissibilità della prova, senza però indicare di avere in precedenza sollevato la specifica eccezione sopra descritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)