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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 03)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA | Limiti alla prova testimoniale del pagamento - Disciplina - Tempestiva eccezione di inammissibilità della prova - Necessità - Ragioni. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665182-03

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)