Sez. 3, Sentenza n. 6249 del 16/04/1985 Ud. (dep. 24/06/1985) Rv. 169886 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - REATO PREVISTO DALL'ART. 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615 (LEGGE ANTISMOG) - CONCORSO - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - REATO PREVISTO DALL'ART. 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615 (LEGGE ANTISMOG) - CONCORSO - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) e quello previsto dall'art. 20 legge 13 luglio 1966 n. 615 (cosiddetta legge antismog) possono concorrere, sussistendo fra di essi compatibilità. Infatti il contenuto precettivo dell'art. 20 della legge ricordata consiste nell'Obbligo, per le industrie, di apprestare determinanti impianti o dispositivi, onde prevenire l'inquinamento atmosferico e la condotta punibile si concreta nella omissione di tali mezzi cautelativi, mentre la fattispecie prevista dall'art. 674 cod. pen. richiede una condotta consistente nel getto di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori e fumi Atti a offendere o molestare le persone. Inoltre, mentre l'art. 674 cod. pen. mira a tutelare direttamente le persone, la normativa contro l'inquinamento atmosferico ha per finalità la protezione della risorsa - aria, come bene giuridico autonomo e, solo in via mediata, la generalità dei soggetti che subiscono le conseguenze del degrado qualitativo dell'aria che respirano. (V mass n 135660; (Conf mass n 161298).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)