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Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 30/11/1987 Ud. (dep. 18/05/1988) Rv. 178410 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'IPOTESI CRIMINOSA DI CUI ALL'ART. 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178410-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'IPOTESI CRIMINOSA DI CUI ALL'ART. 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615 - SUSSISTENZA.*

L'apprestamento di impianti e dispositivi contro l'inquinamento atmosferico da parte del titolare di uno stabilimento industriale, a norma della legge 13 luglio 1966 n. 615, può non essere sufficiente ad impedire le emissioni di gas, vapori e fumo, atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone, potendosi, così, realizzare in tal caso l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 674 cod. pen. (V mass n 170265; (Conf mass n 124046; (Conf mass n 127130; (Conf mass n 169886).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)