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Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 18/12/1970 (Rv. 349165 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349165-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, del mancato uso di tale sua facolta, non e tenuto a dar ragione con espressa motivazione, sicche la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame la eventualita di una compensazione, non puo essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della Mancanza di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)