Sez. 3, Sentenza n. 1812 del 12/06/1971 (Rv. 352328 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
La facolta di compensare tra le parti le spese del processo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, del mancato uso di tale sua facolta, non e tenuto a dar ragione con un'espressa motivazione. (V 2706'70 mass n 349165.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)