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Sez. 3, Sentenza n. 1812 del 12/06/1971 (Rv. 352328 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352328-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La facolta di compensare tra le parti le spese del processo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, del mancato uso di tale sua facolta, non e tenuto a dar ragione con un'espressa motivazione. (V 2706'70 mass n 349165.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)