Sez. L, Sentenza n. 6466 del 29/10/1983 (Rv. 431205 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, dato che non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima latitudine, non necessitano di specifica enunciazione, con la conseguenza dell'incensurabilità in Cassazione del relativo potere salvo che, qualora i motivi stessi siano stati espliciti, la loro indicazione risulti illogica o erronea. (V 1812/71, mass n 352328; (V 2706/70, mass n 349165).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)