diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 696 del 07/02/2000 Cc. (dep. 20/03/2000) Rv. 215719 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Condizioni di applicabilità con riferimento alla pena stabilita - Tentativo - Autonomia - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215719-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO

In ragione del rinvio all'art. 278 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 379 cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione delle norme sull'arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Ne consegue, in ragione dell'autonomia del reato tentato, che non è consentito l'arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in applicazione dell'art. 56 cod. proc., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 379, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 379, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)