Sez. 2, Sentenza n. 22628 del 08/05/2001 Cc. (dep. 31/05/2001) Rv. 219421 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art.649 cod. pen. - Estensione al tentativo ed ai reati commessi con minaccia - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ
In tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, la causa di non punibilità e la condizione di non procedibilità di cui ai commi primo e secondo dell'art.649 cod. pen. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli artt.628, 629 e 630 cod. pen., che non siano commesse con violenza alle persone.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)