Sez. 2, Sentenza n. 7441 del 14/12/1998 Cc. (dep. 16/01/1999) Rv. 212258 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Effetti giuridici ricollegati dalla legge alla commissione di determinati reati indicati per articoli - Riferibilità anche alle ipotesi tentate - Esclusione - Conseguenze il tema di arresto facoltativo in flagranza.
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE
Stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente alle ipotesi consumate e non già tentate; ne deriva, in tema di arresto facoltativo in flagranza, che l'applicazione della misura da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal secondo comma dell'art. 381 cod. proc. pen. non è consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si riferisce, elencandoli per articolo, ai <<seguenti delitti>>, diversamente dal primo comma ove la legge testualmente menziona i <<delitti non colposi consumati o tentati>> in ordine ai quali è autorizzata la cautela.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)