Sez. 2, Sentenza n. 3197 del 06/03/2002 (Rv. 552844 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 29 legge n. 794 del 1942 - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
L'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, ha natura sommaria e va, pertanto, motivata in modo sintetico, ma in ogni caso da lasciare intendere il ragionamento seguito dal giudice del merito, con l'indicazione delle voci dovute e non dovute in modo da rendere possibile il controllo della sua decisione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 749 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)