Sez. 2, Sentenza n. 11972 del 18/11/1995 (Rv. 494703 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza emessa ex art. 29 della legge n. 794 del 1942 - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Estremi.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Con l'ordinanza emessa nella speciale procedura disciplinata dall'art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 il giudice, pur non essendo tenuto, stante il carattere sommario del procedimento, ad una motivazione dettagliata e diffusa, ha l'obbligo di indicare il criterio adottato e di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non attribuire al difensore nei confronti del proprio cliente, rimborsi e compensi per le prestazioni indicate nella nota da lui presentata o di liquidare gli onorari in misura inferiore, precisando le voci dovute e quelle non dovute, al fine di rendere possibile il controllo del suo operato.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)