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Sez. 2, Sentenza n. 625 del 22/01/1994 (Rv. 485093 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario | Ordinanza contenente la liquidazione - Motivazione - Indicazione del criterio di liquidazione - Indicazione della ragione della negazione dei compensi o rimborsi - ObbligatorietĂ .
Stato
decisa il 1994-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485093-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario

L'ordinanza emessa nella speciale procedura regolata dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 749, per la liquidazione degli onorari agli avvocati e procuratori, pur se non deve essere motivata come una sentenza, dato il carattere sommario del procedimento, deve tuttavia lasciare intendere il ragionamento seguito dal giudice del merito con la conseguenza che questi ha l'obbligo di indicare il criterio adottato e di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non attribuire al difensore, nei confronti del proprio cliente, rimborsi e compensi per le prestazioni indicate nella nota dal medesimo presentata o di liquidare gli onorari in misura inferiore, precisando le voci dovute e quelle non dovute, al fine di rendere possibile il controllo del suo operato.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 749 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)