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Sez. 3, Sentenza n. 894 del 14/02/1986 (Rv. 444423 - 01)

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - RAPPORTI TRA LOCATORE E SUBCONDUTTORE - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - SUBLOCAZIONI SUCCESSIVE SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - ORIGINARIO CONDUTTORE - PRIMO CEDENTE - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ CON LO ULTIMO CESSIONARIO PER LE OBBLIGAZIONI DI COSTUI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444423-01

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - RAPPORTI TRA LOCATORE E SUBCONDUTTORE - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - SUBLOCAZIONI SUCCESSIVE SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - ORIGINARIO CONDUTTORE - PRIMO CEDENTE - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ CON LO ULTIMO CESSIONARIO PER LE OBBLIGAZIONI DI COSTUI - SUSSISTENZA.*

L'art. 5 della legge n. 19 del 1963 - che consente al conduttore di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda - bilancia la sottrazione al locatore della facoltà di scegliere la controparte prevedendo che il soggetto con il quale egli ha trattato intuitu personae - e cioè il conduttore-cedente - resta solidalmente tenuto per le obbligazioni del cessionario. Il che, stante la ratio della disposizione, trova applicazione anche nel caso che alla prima cessione ne segua una successiva, ad opera del subconduttore cessionario dell'azienda e del relativo immobile, con la conseguenza che l'originario conduttore che per primo ha effettuato la cessione rimane obbligato in solido con l'ultimo cessionario per le obbligazioni di costui, dovendo rispondere delle conseguenze del meccanismo dei subentri automatici da lui messo in moto e che il locatore non può evitare.*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)