Sez. 3, Sentenza n. 2435 del 20/05/1989 (Rv. 462819 - 01)
LOCAZIONE - AZIENDA, OPIFICIO INDUSTRIALE - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DEL CONTRATTO SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - EFFETTI - RESPONSABILITÀ DELL'ORIGINARIO CONDUTTORE PRIMO CEDENTE IN SOLIDO CON L'ULTIMO CESSIONARIO DI UN MECCANISMO DI SUBENTRI AUTOMATICI.*
LOCAZIONE - AZIENDA, OPIFICIO INDUSTRIALE - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DEL CONTRATTO SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - EFFETTI - RESPONSABILITÀ DELL'ORIGINARIO CONDUTTORE PRIMO CEDENTE IN SOLIDO CON L'ULTIMO CESSIONARIO DI UN MECCANISMO DI SUBENTRI AUTOMATICI.*
L'art. 5 della legge 27 gennaio 1963, n. 19 - che consente al conduttore di sublocare l'immobile o di cedere il contratto anche senza il consenso del locatore perché venga insieme ceduta o locata l'azienda - comporta che il cedente resti solidalmente tenuto per le obbligazioni del cessionario, anche nel caso che alla prima cessione ne segue una seconda ad opera del subconduttore, cessionario dell'azienda e del relativo immobile, con la conseguenza che l'originario conduttore, che per primo ha effettuato la cessione, resta obbligato in solido con l'ultimo cessionario per le obbligazioni di costui, dovendo rispondere del meccanismo dei subentri automatici da lui messo in moto e che il locatore non può evitare. (Conf 896/86, mass n 444423).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)