Sez. U, Sentenza n. 4319 del 11/05/1987 (Rv. 453067 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SOSPENSIONE PREVENTIVA DEL MAGISTRATO - PROCESSO PENALE PER DELITTO NON COLPOSO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - RIFERIMENTO ALLA SOLA GRAVITÀ DELL'ACCUSA - SUFFICIENZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SOSPENSIONE PREVENTIVA DEL MAGISTRATO - PROCESSO PENALE PER DELITTO NON COLPOSO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - RIFERIMENTO ALLA SOLA GRAVITÀ DELL'ACCUSA - SUFFICIENZA.*
La funzione unicamente cautelare della sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo comporta che i capi dell'imputazione penale possono non essere stati ancora formulati, e che, una volta formulati, possono dar luogo ad una contestazione suppletiva, onde dall'Esercizio della suddetta funzione cautelare deriva che la sospensione dev'essere motivata solo con riferimento alla gravità dell'accusa penale ed alla conseguente opportunità di sottrarre il magistrato al suo ufficio, e non anche con riferimento al merito dell'accusa. (Conf 3254/77).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)