Sez. U, Sentenza n. 17904 del 03/08/2009 (Rv. 609058 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Presupposti - Gravità della contestazione - Configurabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini della valutazione discrezionale sulla opportunità di procedere alla sospensione cautelare facoltativa del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, assume un rilievo essenziale la gravità della contestazione, alla quale innanzitutto è correlata la compatibilità della permanenza nelle funzioni, mentre non può considerarsi determinante la prospettiva di un imminente trasferimento dell'incolpato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)