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Sez. 2, Sentenza n. 1098 del 03/04/1969 (Rv. 339622 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - MANCATA LIBERAZIONE DEL DEBITORE - DIRITTO DEL CREDITORE DI CONTINUARE A RIVOLGERSI AL DEBITORE ORIGINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339622-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - MANCATA LIBERAZIONE DEL DEBITORE - DIRITTO DEL CREDITORE DI CONTINUARE A RIVOLGERSI AL DEBITORE ORIGINARIO - SUSSISTENZA.*

Sebbene inquadrabile nella categoria dei contratti a favore di terzo, l'accollo - ove il creditore non intenda manifestarvi la propria adesione consentendo alla liberazione del debitore - ha efficacia limitata ai rapporti interni fra i contraenti, con la conseguenza che il creditore ha il diritto di continuare a rivolgersi al debitore originario. (V.2336-65 2362-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)