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Sez. 3, Sentenza n. 9371 del 21/04/2006 (Rv. 596209 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Adesione del creditore - Liberazione del debitore accollato - Condizioni - Mancata liberazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596209-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE

L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per se la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art 1273 cod. civ., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)