Sez. 3, Sentenza n. 1059 del 16/03/1977 (Rv. 384694 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - ADESIONE DEL CREDITORE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ACCOLLATO - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - ADESIONE DEL CREDITORE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ACCOLLATO - CONDIZIONI.*
L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per se la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art 1273 cod civ, un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo. (V 1098/69, mass n 339622).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)