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Sez. L, Sentenza n. 17017 del 02/08/2007 (Rv. 599641 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Medico ospedaliero - Danno alla salute conseguente all'attività lavorativa - Accertamento della derivazione causale della patologia in sede di richiesta dell'equo indennizzo - Rilevanza ai fini della richiesta di risarcimento del danno da malattia professionale.
Stato
decisa il 2007-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599641-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Con riferimento a controversia promossa da medico dipendente di ente ospedaliero per il risarcimento del danno derivatogli da infezioni contratte a causa di servizio, ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 cod.civ. di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infatti l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)