Sez. L, Sentenza n. 4005 del 25/02/2005 (Rv. 579479 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rendita per malattia professionale e indennizzo per causa di servizio - Accertamento dei relativi presupposti - Autonomia - Precedente riconoscimento della causa di servizio - Coincidenza parziale di presupposti di fatto - Accertamento del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa - Circostanze già accertate per il diverso beneficio - Rilevanza - Principio di equivalenza causale - Applicazione - Fattispecie relativa a dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a..
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
La autonomia dei due distinti istituti della causa di servizio e della malattia professionale, e dei relativi accertamenti (le cui differenze, peraltro, si sono attenuate dopo l'inserimento del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria ad opera dell'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 e per l'evoluzione in tema di nesso causale nelle malattie professionali) non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Pertanto il giudice del merito non può fondare la propria statuizione di rigetto della domanda di rendita per malattia professionale sulla mera affermazione della non identificabilità di questa con l'infermità già riconosciuta come derivante da causa di servizio; sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei due benefici non possono essere ignorate ai fini dell'altro. (Nella fattispecie la Corte, ribadendo la applicabilità del principio di equivalenza causale nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, che aveva escluso il diritto alla rendita per malattia professionale, senza esaminare il carattere concausale dell'attività lavorativa affermato nel precedente accertamento ai fini della causa di servizio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 64, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 127, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 13, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)