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Sez. L, Sentenza n. 16881 del 24/07/2006 (Rv. 592089 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio incombente rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro - Oggetto.
Stato
decisa il 2006-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592089-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'infortunio occorso al macchinista di un treno a causa del deragliamento del convoglio, aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che la spa Rete Ferroviaria Italiana, sulla quale gravava l'obbligo di mantenere le rotaie in condizioni di sicurezza per il transito dei convogli, avesse omesso di provare che lo smottamento di terreno sui binari, non evitabile con l'ordinaria diligenza, era stato dovuto ad abnormi ed eccezionali precipitazioni piovose).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)