Sez. 3, Sentenza n. 2898 del 14/02/2005 (Rv. 580109 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - VETTORE | Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni - Relativo accertamento del giudice di merito - Incensurabilità - Condizioni - Fattispecie.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - VETTORE
Affinchè lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere - vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente a giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base delle espresse dichiarazioni delle parti, aveva qualificato il contratto come di spedizione semplice, non attribuendo rilievo decisivo ai fini della qualificazione in termini di spedizione-trasporto, all'elemento indiziario costituito dal compenso forfettario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1740, Cod. Civ. art. 1741
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)