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Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 09/04/1999 (Rv. 525123 - 01)

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE | Spedizioniere vettore - art. 1741 cod. civ. - Diritti ed obblighi del vettore - Limitazione all'attività riconducibile al trasporto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525123-01

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE

L'art. 1741 cod. civ. non sottrae lo spedizioniere vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gli riconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasi della sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1741

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)