Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 09/04/1999 (Rv. 525123 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE | Spedizioniere vettore - art. 1741 cod. civ. - Diritti ed obblighi del vettore - Limitazione all'attività riconducibile al trasporto - Sussistenza.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE
L'art. 1741 cod. civ. non sottrae lo spedizioniere vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gli riconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasi della sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1741
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)