Sez. 1, Sentenza n. 11706 del 11/11/1993 Ud. (dep. 22/12/1993) Rv. 196076 - 01
Prove - Mezzi di prova - Perizia - In genere | Conclusioni del perito d'ufficio e dei consulenti di parte - Difformità - Adesione del giudice alle prime - Obblighi di motivazione - Limiti.
Prove - Mezzi di prova - Perizia - In genere
In tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito d'ufficio non siano condivise da consulenti di parte, ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti; ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal suddetto perito; e ciò avuto anche riguardo alla diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 226, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 226, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)