Sez. 5, Sentenza n. 18975 del 13/02/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269909 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Adesione da parte del giudice alle conclusioni del perito difformi da quelle del consulente di parte - Motivazione - Elementi - Controllo - Condizioni - Conseguenze rispetto alla denuncia del vizio di motivazione in cassazione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE
In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)