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Sez. 1, Sentenza n. 6859 del 07/04/2004 (Rv. 571935 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione amministrativa dello straniero - Comunicazione all'interessato - Indicazione nell'atto delle modalità d'impugnazione e specificazione del diritto all'assistenza del difensore - Omissione - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571935-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il decreto di espulsione amministrativa dello straniero, a norma dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in applicazione dell'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e deve altresì specificare, ai sensi dell'art. 3 del regolamento reso con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, il diritto all'assistenza di difensore di fiducia o, ricorrendone le condizioni, a spese dello Stato; l'omissione o incertezza (per incompletezza, contraddittorietà etc.) di tali indicazioni, tuttavia, non determina l'illegittimità del provvedimento, ma può solo giustificare la rimessione in termini per errore scusabile, ove risulti che, in conseguenza delle errate indicazioni, lo straniero non ha proposto tempestivamente ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)