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Sez. L, Sentenza n. 15813 del 06/07/2009 (Rv. 609602 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Provvedimento definitivo di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione - Azione giudiziaria - Termine previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 - Erronea indicazione nel provvedimento amministrativo di un termine più lungo - Ragionevole affidamento sul termine indicato - Scusabilità dell'errore - Conseguenze - Rimessione in termini - Possibilità - Decadenza dall'impugnazione dell'atto - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609602-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ai fini del decorso del termine di centoventi giorni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, l'erronea indicazione nel provvedimento amministrativo di un termine più lungo rispetto a quello legale fa sorgere nel destinatario dell'atto un ragionevole affidamento in ordine all'applicabilità del termine indicato, con la conseguenza che, ove l'interessato lo abbia rispettato, deve ritenersi che sia incorso in errore scusabile, e può quindi beneficiare della rimessione in termini, dovendosi escludere la decadenza in conformità con il canone costituzionale di buon andamento delle P.A.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 11, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)